Professione & Normativa






La legge di riferimento che disciplina e garantisce la professione dello psicologo è la Nr. 56 del 1989. 

Articolo 1 “La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.

PSICOLOGO: Lo Psicologo è un Professionista laureato in Psicologia. Secondo la vigente normativa in materia: Legge 56/1989, per essere abilitato all’esercizio della professione, dopo la laurea magistrale, deve aver esercitato un periodo di tirocinio della durata di 1000 ore – 1 anno, deve aver superato l’esame di stato e deve essere iscritto all’ Ordine degli Psicologi.

Lo psicologo, non è uno psicoterapeuta, quindi non può occuparsi di psicoterapia (è richiesta una specializzazione post-universitaria).

PSICOTERAPEUTA: Lo Psicoterapeuta è quel Professionista, Medico o Psicologo che a seguito della frequenza post-universitaria di una Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR, pari ad una durata di quattro anni, è abilitato dal proprio Ordine di appartenenza,  all’esercizio della psicoterapia.

La specializzazione, consente di operare ‘interventi che hanno lo scopo di curare le patologie ed i disturbi di origine psichica, secondo le tecniche dei modelli della psicologia.

PSICOTERAPEUTA: Lo Psicoterapeuta è quel Professionista, Medico o Psicologo che a seguito della frequenza post-universitaria di una Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR, pari ad una durata di quattro anni, è abilitato dal proprio Ordine di appartenenza,  all’esercizio della psicoterapia.

La specializzazione, consente di operare ‘interventi che hanno lo scopo di curare le patologie ed i disturbi di origine psichica, secondo le tecniche dei modelli della psicologia.

Differenze tra: PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA – PSICHIATRA  

Fornire un chiarimento al riguardo è doveroso, soprattutto a coloro i quali ripongono fiducia ed aspettative di cura,  nelle mani dei professionisti del settore. 

  • Lo Psicologo  è un professionista iscritto all’Albo, con le competenze indicate dall’art. 1 della Legge 56/89, che ha effettuato il percorso formativo nell’ ambito della psicologia Laurea Magistrale: Albo “A”.
  • Lo Psicoterapeuta invece é uno Psicologo o un Medico abilitato anche a svolgere attività di psicoterapia dopo aver frequentato una scuola di specializzazione  post-universitaria della durata di quattro anni.  Considerata la peculiarità della professione, molti psicoterapeuti proseguono la propria formazione anche attraverso supervisioni cliniche dei casi in trattamento). Quindi è opportuno differenziare le professioni in “Psicologo-psicoterapeuta” o di “Medico-psicoterapeuta”. 
  • Lo Psichiatra, infine, ha un percorso differente: è laureato in Medicina, ed ha una specializzazione in Psichiatria con una formazione di base prevalentemente “medico-farmacologica”.

Chi si rivolge allo   PSICOLOGO  - PSICOTERAPEUTA ?

Si ricorre allo Psicologo-psicoterapeuta quando si hanno delle difficoltà relazionali, esistenziali, lavorative, sessuali, psicosomatiche, affettive o familiari.

Generalmente, il ricorso alla psicoterapia viene effettuato da persone con disturbi e patologie di varia gravità o che pur non presentando disturbi o patologie evidenti, intendono rinforzare le proprie potenzialità, desiderose di un aiuto per migliorare ulteriormente il proprio modo di stare con gli altri, di lavorare o di vivere in famiglia.

Nel trattamento di patologie gravi e croniche, lo Psicologo, spesso, collabora con altri Professionisti: “ équipes interdisciplinari“, aderendo al  modello di intervento Bio-Psico-Sociale.

E’ possibile rivolgersi allo Psicologo-psicoterapeuta, sia per problemi gravi e conclamati, sia per disturbi di lieve entità che se “non opportunamente valutati” potrebbero compromettere lo stato di benessere ed evolvere verso sofferenze rilevanti quali ad esempio i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore, i disturbi di personalità ed i problemi di coppia.

Sotto l’aspetto sociale, la relazione terapeutica, riveste in genere un’ importanza rilevante sia per le persone portatrici di sintomi e stati di disagio che per le persone con le quali ci si relaziona a prescindere dal contesto.

Patto Terapeutico – REGOLE & CONSIGLI
Intraprendere un percorso psicologico è salutare, ma è opportuno che tra Paziente e Psicologo sia stabilito un “Patto Terapeutico” all’interno del quale siano ben chiari e definiti: obiettivi, tempi, modalità operative e costi. Quindi, nell’accingersi ad intraprendere un percorso psicologico tenere a mente che:

  • è possibile ottenere informazioni professionali inerenti lo Psicologo al quale si intende rivolgersi, procedendo a contattare l’Ordine Regionale o Nazionale degli Psicologi;
  • la validità dell’intervento terapeutico è a prescindere dall’ orientamento clinico e metodologico a cui il terapeuta fa riferimento ;
  • il paziente, ha il diritto ad essere informato sulla durata indicativa della terapia, del costo delle sedute, delle regole del rapporto terapeutico: luogo e cadenza degli incontri, gestione delle assenze, delle ferie, dell’interruzione del rapporto;
  • nessun psicologo è abilitato a prescrivere terapie farmacologiche, in caso di necessità a “supporto”, invia per competenza al medico curante e/o allo psichiatra di riferimento;
  • è possibile interrompere il rapporto terapeutico qualora i benefici attesi non diano buoni risultati o risultino difficilmente raggiungibili;
  • all’occorrenza, è possibile cambiare Psicologo di riferimento;
  • non è possibile intraprendere un percorso terapeutico contemporaneamente con due psicologi diversi;
  • nessun psicologo è autorizzato a svolgere l’attività di psicoterapia, se privo di abilitazione di specializzazione specifica; 
  • lo psicologo, a prescindere dalla normativa di riferimento: D.Lgs. 196/2003 (Privacy) è altresì tenuto al rispetto del segreto professionale a riguardo dei dati del paziente;
  • Lo psicologo è tenuto ad ottenere il “Consenso Informato” da parte del Paziente;
  • lo psicologo, svolge ed applica il suo ruolo nella sfera delle competenze professionali, solo all’interno del setting terapeutico: studio in cui opera;
  • lo psicologo è un professionista con il quale non è consentito intrattenere rapporti extra lavorativi e tanto meno amicali-affettivi;
  • allo psicologo, non sono dovuti altri compensi o regali, al di fuori del compenso pattuito nel “Patto Terapeutico”.

Per le presunte inadempienze professionali è possibile rivolgersi direttamente all’Ordine degli Psicologi per segnalare le problematiche riscontrate, purché verificabili e documentabili. L’Ordine, procederà alla valutazione delle incongruenze professionali in relazione ai dettami della Legge 56/89 e del Codice Deontologico Professionale, adottando se del caso, i provvedimenti necessari al “Richiamo o alla Tutela” del professionista.