La legge di riferimento che disciplina e garantisce la professione dello psicologo è la Nr. 56 del 1989.
Articolo 1 “La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
PSICOLOGO: Lo Psicologo è un Professionista laureato in Psicologia. Secondo la vigente normativa in materia: Legge 56/1989, per essere abilitato all’esercizio della professione, dopo la laurea magistrale, deve aver esercitato un periodo di tirocinio della durata di 1000 ore – 1 anno, deve aver superato l’esame di stato e deve essere iscritto all’ Ordine degli Psicologi.
Lo psicologo, non è uno psicoterapeuta, quindi non può occuparsi di psicoterapia (è richiesta una specializzazione post-universitaria).
PSICOTERAPEUTA: Lo Psicoterapeuta è quel Professionista, Medico o Psicologo che a seguito della frequenza post-universitaria di una Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR, pari ad una durata di quattro anni, è abilitato dal proprio Ordine di appartenenza, all’esercizio della psicoterapia.
La specializzazione, consente di operare ‘interventi che hanno lo scopo di curare le patologie ed i disturbi di origine psichica, secondo le tecniche dei modelli della psicologia.
PSICOTERAPEUTA: Lo Psicoterapeuta è quel Professionista, Medico o Psicologo che a seguito della frequenza post-universitaria di una Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR, pari ad una durata di quattro anni, è abilitato dal proprio Ordine di appartenenza, all’esercizio della psicoterapia.
La specializzazione, consente di operare ‘interventi che hanno lo scopo di curare le patologie ed i disturbi di origine psichica, secondo le tecniche dei modelli della psicologia.
Differenze tra: PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA – PSICHIATRA
Fornire un chiarimento al riguardo è doveroso, soprattutto a coloro i quali ripongono fiducia ed aspettative di cura, nelle mani dei professionisti del settore.
Chi si rivolge allo PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA ?
Si ricorre allo Psicologo-psicoterapeuta quando si hanno delle difficoltà relazionali, esistenziali, lavorative, sessuali, psicosomatiche, affettive o familiari.
Generalmente, il ricorso alla psicoterapia viene effettuato da persone con disturbi e patologie di varia gravità o che pur non presentando disturbi o patologie evidenti, intendono rinforzare le proprie potenzialità, desiderose di un aiuto per migliorare ulteriormente il proprio modo di stare con gli altri, di lavorare o di vivere in famiglia.
Nel trattamento di patologie gravi e croniche, lo Psicologo, spesso, collabora con altri Professionisti: “ équipes interdisciplinari“, aderendo al modello di intervento Bio-Psico-Sociale.
E’ possibile rivolgersi allo Psicologo-psicoterapeuta, sia per problemi gravi e conclamati, sia per disturbi di lieve entità che se “non opportunamente valutati” potrebbero compromettere lo stato di benessere ed evolvere verso sofferenze rilevanti quali ad esempio i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore, i disturbi di personalità ed i problemi di coppia.
Sotto l’aspetto sociale, la relazione terapeutica, riveste in genere un’ importanza rilevante sia per le persone portatrici di sintomi e stati di disagio che per le persone con le quali ci si relaziona a prescindere dal contesto.
Patto Terapeutico – REGOLE & CONSIGLI
Intraprendere un percorso psicologico è salutare, ma è opportuno che tra Paziente e Psicologo sia stabilito un “Patto Terapeutico” all’interno del quale siano ben chiari e definiti: obiettivi, tempi, modalità operative e costi. Quindi, nell’accingersi ad intraprendere un percorso psicologico tenere a mente che:
Per le presunte inadempienze professionali è possibile rivolgersi direttamente all’Ordine degli Psicologi per segnalare le problematiche riscontrate, purché verificabili e documentabili. L’Ordine, procederà alla valutazione delle incongruenze professionali in relazione ai dettami della Legge 56/89 e del Codice Deontologico Professionale, adottando se del caso, i provvedimenti necessari al “Richiamo o alla Tutela” del professionista.